Certificazione energetica

Devi vendere o affittare il tuo immobile?

Ricorda che E’ OBBLIGATORIO REDIGERE L’A.P.E.

L’APE, attestato di prestazione energetica che, con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha sostituito l’ACE, attestato di certificazione energetica, è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio dando delle informazioni visibili sull’efficienza dell’edificio stesso, non solo al tecnico competente, ma anche e soprattutto al semplice cittadino che ha intenzione di comprare o affittare un immobile. Per queste finalità è molto utile prendere visione dell’APE in quanto questo documento informa sul consumo energetico e dimostra il reale valore dell’edificio; nell’Attestato di prestazione energetica il tecnico abilitato alla sua compilazione fornisce inoltre, sulla base dei dati dell’immobile, dei consigli su come intervenire per poter ottenere un maggior risparmio energetico. “L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni” a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

APE: per quali edifici va rilasciato?
L’Ape va rilasciato per edifici o per unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 di tale legge. Aggiunge che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato deve essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal decreto, l’attestato deve essere prodotto a cura del proprietario dell’immobile. Con la Legge n. 9 del 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, sono state introdotte nuove sanzioni sull’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica.

APE: locazione e affitto Nello specifico, l’art. 1 comma 7, d.l. 145/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 9/2014, dispone che all’art. 6, d.lgs.192/2005, i commi 3 e 3-bis siano sostituiti dal seguente comma 3: “Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici. Copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà”. Attestato di prestazione energetica negli annunci Per quanto attiene all’obbligo di inserire negli annunci di offerta di vendita o di locazione sia tramite agenzie immobiliari, che tramite i privati (proprietari) gli indici di prestazione energetica e la classe energetica corrispondente, l’eccezione è prevista per le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno, cioè le locazioni stagionali, come indicato nell’art. 1, comma 8-quater, d.l. 145/2013, inserito dalla legge di conversione n. 9/2014, che ha modificato l’art. 6, comma 8, d.lgs. 192/2005.

Gli immobili per cui non è necessario redigere l’APE:
1. fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
2. edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati o raffrescati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
3. gli edifici agricoli o rurali, non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione
4. gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 412/1993, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici, quali:
- box
- cantine
- autorimesse
- parcheggi multipiano
- depositi
- strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi
5. gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
6. i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
7. i fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio
- agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici
8. i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.)